Tirocini

TIROCINI

Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo.

Il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro, ed è regolato da specifiche norme di legge che stabiliscono le linee di principio e dettagliano tutte le modalità di comportamento dei soggetti coinvolti nell’esperienza.

L’organizzazione di questa attività si basa pertanto su quanto disciplinato dalla

D.G.R. n. 85-6277 del 22 dicembre 2017.

SOGGETTI COINVOLTI

  1. Un “soggetto gestore” del progetto in possesso degli accreditamenti necessari per lo svolgimento dei servizi previsti nel progetto Bottega scuola. Il soggetto gestore per l’edizione 2022-2023 è stato individuato in Inforcoop Ecipa Piemonte (capofila raggruppamento). Spetta all’ente gestore l’esecuzione delle varie fasi e in generale dell’intero progetto.
  2. Le imprese artigianepiemontesi operanti nei settori del manifatturiero e dell’alimentare in possesso del marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana”.
  3. Giovani disoccupati o inoccupati, in età compresa tra i 18 e i 29 anni, iscritti al Centro per l’Impiego, da inserire nelle imprese artigiane sopra citate. Il requisito del compimento del 18° anno di età e il requisito del non superamento del limite dei 29 anni (intendendo 29 anni + 364 giorni) devono essere posseduti dal tirocinante alla data di avvio del tirocinio.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

Nel Progetto Bottega Scuola è compito dell’ente gestore attivare il tirocinio facendo la comunicazione online obbligatoria (COB) di avvio del tirocinio sull’apposita piattaforma regionale e preparare la documentazione necessaria composta da:

  • Convenzione (Stipulata tra Ente Promotore ed Ente Ospitante) dove sono esplicitati gli obblighi dei vari soggetti.
  • Progetto formativo individuale (firmato da Ente Promotore, Ente Ospitante e tirocinante) contenente oltre all’anagrafica dei vari soggetti coinvolti (dati identificativi del tirocinante, del soggetto promotore, del soggetto ospitante, del tutor individuato dal soggetto promotore e del tutor individuato dal soggetto ospitante) l’indicazione degli obiettivi formativi e le modalità di attuazione (durata e periodo di svolgimento del tirocinio con indicazione delle ore giornaliere e settimanali, entità dell’importo corrisposto quale indennità al tirocinante), predisposto sulla base del modello approvato con apposito provvedimento del Settore regionale competente in materia di Politiche del Lavoro che deve essere compilato e formalizzato sulla piattaforma informatica dedicata sul sito sistemapiemonte.it

Nel progetto Bottega Scuola assicurazione e Inail sono a carico dell’Ente Promotore

L’impresa è tenuta ad applicare al tirocinio le disposizioni previste dal D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in merito all’equiparazione del tirocinante al lavoratore dal punto di vista dell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

 TUTORAGGIO

Durante il tirocinio il soggetto gestore effettua un costante tutoraggio e monitoraggio delle esperienze per garantire percorsi di inserimento/reinserimento proficui, che costituiscano esperienza arricchente per impresa e giovane.

L’erogazione delle indennità di partecipazione ai giovani, per le previste 30 ore di attività, sarà di Euro 450,00 (o.f.c.) mensili, per un periodo massimo di 6 mesi: il soggetto gestore provvederà, mensilmente, all’erogazione in nome e per conto della Regione Piemonte.
L’indennità sarà erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% su base mensile. In caso di assenze che non consentano il raggiungimento del 70% minimo di frequenza mensile, l’indennità sarà riparametrata.
Il tirocinio non è un rapporto di lavoro, quindi il tirocinante non ha diritto a ferie o permessi e le assenze devono essere comunicate, ma non giustificate.

Sospensione del tirocinio
Il tirocinio può essere sospeso in caso di

  • maternità e paternità
  • infortunio o malattia di lunga durata lunga (entrambi devono avere una durata pari o superiore a 30 giorni solari)
  • chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi.

Nei periodi di sospensione viene sospesa anche l’erogazione dell’indennità di partecipazione.

Interruzione del tirocinio
Il tirocinio può essere interrotto

  • da parte del tirocinante, in qualsiasi momento, dandone motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto promotore ed al tutor aziendale;
  • da parte del soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del PFI.

Le motivazioni a sostegno dell’interruzione devono risultare da apposita relazione.