Il tirocinio è una misura formativa di politica attiva, finalizzata a creare un contatto diretto tra un soggetto ospitante e il tirocinante allo scopo di favorirne l’arricchimento del bagaglio di conoscenze, l’acquisizione di competenze professionali e l’inserimento o il reinserimento lavorativo.
Il tirocinio non si configura come un rapporto di lavoro, ed è regolato da specifiche norme di legge che stabiliscono le linee di principio e dettagliano tutte le modalità di comportamento dei soggetti coinvolti nell’esperienza.
L’organizzazione di questa attività si basa pertanto su quanto disciplinato dalla
D.G.R. n. 85-6277 del 22 dicembre 2017.
SOGGETTI COINVOLTI
- Un “soggetto gestore” del progetto in possesso degli accreditamenti necessari per lo svolgimento dei servizi previsti nel progetto Bottega scuola. Il soggetto gestore per l’edizione 2022-2023 è stato individuato in Inforcoop Ecipa Piemonte (capofila raggruppamento). Spetta all’ente gestore l’esecuzione delle varie fasi e in generale dell’intero progetto.
- Le imprese artigianepiemontesi operanti nei settori del manifatturiero e dell’alimentare in possesso del marchio “Piemonte Eccellenza Artigiana”.
- Giovani disoccupati o inoccupati, in età compresa tra i 18 e i 29 anni, iscritti al Centro per l’Impiego, da inserire nelle imprese artigiane sopra citate. Il requisito del compimento del 18° anno di età e il requisito del non superamento del limite dei 29 anni (intendendo 29 anni + 364 giorni) devono essere posseduti dal tirocinante alla data di avvio del tirocinio.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA
Nel Progetto Bottega Scuola è compito dell’ente gestore attivare il tirocinio facendo la comunicazione online obbligatoria (COB) di avvio del tirocinio sull’apposita piattaforma regionale e preparare la documentazione necessaria composta da:
- Convenzione (Stipulata tra Ente Promotore ed Ente Ospitante) dove sono esplicitati gli obblighi dei vari soggetti.
- Progetto formativo individuale (firmato da Ente Promotore, Ente Ospitante e tirocinante) contenente oltre all’anagrafica dei vari soggetti coinvolti (dati identificativi del tirocinante, del soggetto promotore, del soggetto ospitante, del tutor individuato dal soggetto promotore e del tutor individuato dal soggetto ospitante) l’indicazione degli obiettivi formativi e le modalità di attuazione (durata e periodo di svolgimento del tirocinio con indicazione delle ore giornaliere e settimanali, entità dell’importo corrisposto quale indennità al tirocinante), predisposto sulla base del modello approvato con apposito provvedimento del Settore regionale competente in materia di Politiche del Lavoro che deve essere compilato e formalizzato sulla piattaforma informatica dedicata sul sito sistemapiemonte.it
Nel progetto Bottega Scuola assicurazione e Inail sono a carico dell’Ente Promotore
L’impresa è tenuta ad applicare al tirocinio le disposizioni previste dal D.lgs 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in merito all’equiparazione del tirocinante al lavoratore dal punto di vista dell’applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.
TUTORAGGIO
Durante il tirocinio il soggetto gestore effettua un costante tutoraggio e monitoraggio delle esperienze per garantire percorsi di inserimento/reinserimento proficui, che costituiscano esperienza arricchente per impresa e giovane.
L’erogazione delle indennità di partecipazione ai giovani, per le previste 30 ore di attività, sarà di Euro 450,00 (o.f.c.) mensili, per un periodo massimo di 6 mesi: il soggetto gestore provvederà, mensilmente, all’erogazione in nome e per conto della Regione Piemonte.
L’indennità sarà erogata per intero a fronte di una partecipazione minima al tirocinio del 70% su base mensile. In caso di assenze che non consentano il raggiungimento del 70% minimo di frequenza mensile, l’indennità sarà riparametrata.
Il tirocinio non è un rapporto di lavoro, quindi il tirocinante non ha diritto a ferie o permessi e le assenze devono essere comunicate, ma non giustificate.
Sospensione del tirocinio
Il tirocinio può essere sospeso in caso di
- maternità e paternità
- infortunio o malattia di lunga durata lunga (entrambi devono avere una durata pari o superiore a 30 giorni solari)
- chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari consecutivi.
Nei periodi di sospensione viene sospesa anche l’erogazione dell’indennità di partecipazione.
Interruzione del tirocinio
Il tirocinio può essere interrotto
- da parte del tirocinante, in qualsiasi momento, dandone motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto promotore ed al tutor aziendale;
- da parte del soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti o in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del PFI.
Le motivazioni a sostegno dell’interruzione devono risultare da apposita relazione.